Ordinanza 84/2003 (ECLI:IT:COST:2003:84)
Massima numero 27584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensione privilegiata - Appello consentito per soli motivi di diritto - Lamentata incongruenza e irragionevolezza, con disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensione privilegiata - Appello consentito per soli motivi di diritto - Lamentata incongruenza e irragionevolezza, con disparità di trattamento e lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1994, n. 19, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto limiti la tutela dei diritti del pensionato contro atti amministrativi illegittimi ad un solo grado di giudizio. Limitando l’appello ai soli motivi di diritto e definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, il legislatore non è incorso in alcuna incongruenza: in assenza, del resto, di un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito e tenuto conto che la garanzia della difesa si realizza specialmente con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse, dette limitazioni appaiono pienamente ragionevoli, anche perché non si fondano su motivi estrinseci, ma ineriscono alla specificità della materia. Né, d'altra parte, le questioni riguardanti aspetti medico-legali del contenzioso pensionistico possono considerarsi di "identica natura" rispetto a quelle concernenti l'interpretazione di norme giuridiche, essendo fondate su presupposti e logiche ontologicamente diversi.
- Per il costante indirizzo relativo all'ampia discrezionalità legislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limite della ragionevolezza, menzionate, 'ex plurimis', le sentenze n. 82/1996; n. 429/1998; n. 165/2000.
- Sull'inesistenza di un principio costituzionale di doppio grado della cognizione nel merito, rinvio alla sentenza n. 585/2000.
- Sul contenuto, più in generale, della garanzia della difesa, menzionata la sentenza n. 117/1973.
- In tema di configurazione dei caratteri e dell'oggetto dei giudizi pensionistici, i quali non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione, nella piena garanzia dell'impiego di tutti i mezzi istruttori per la "ricerca della verità", menzionate le sentenze n. 146/1987 e n. 251/1989; nonché l'ordinanza n. 131/1998.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1994, n. 19, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto limiti la tutela dei diritti del pensionato contro atti amministrativi illegittimi ad un solo grado di giudizio. Limitando l’appello ai soli motivi di diritto e definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, il legislatore non è incorso in alcuna incongruenza: in assenza, del resto, di un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito e tenuto conto che la garanzia della difesa si realizza specialmente con la possibilità concreta che nel processo vengano prospettate le domande e le ragioni delle parti, che non siano legittimamente precluse, dette limitazioni appaiono pienamente ragionevoli, anche perché non si fondano su motivi estrinseci, ma ineriscono alla specificità della materia. Né, d'altra parte, le questioni riguardanti aspetti medico-legali del contenzioso pensionistico possono considerarsi di "identica natura" rispetto a quelle concernenti l'interpretazione di norme giuridiche, essendo fondate su presupposti e logiche ontologicamente diversi.
- Per il costante indirizzo relativo all'ampia discrezionalità legislativa nella regolamentazione degli istituti processuali, con il limite della ragionevolezza, menzionate, 'ex plurimis', le sentenze n. 82/1996; n. 429/1998; n. 165/2000.
- Sull'inesistenza di un principio costituzionale di doppio grado della cognizione nel merito, rinvio alla sentenza n. 585/2000.
- Sul contenuto, più in generale, della garanzia della difesa, menzionata la sentenza n. 117/1973.
- In tema di configurazione dei caratteri e dell'oggetto dei giudizi pensionistici, i quali non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione, nella piena garanzia dell'impiego di tutti i mezzi istruttori per la "ricerca della verità", menzionate le sentenze n. 146/1987 e n. 251/1989; nonché l'ordinanza n. 131/1998.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
15/11/1993
n. 453
art. 1
co. 5
legge
14/01/1994
n. 19
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte