Ordinanza 85/2003 (ECLI:IT:COST:2003:85)
Massima numero 27585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
12/03/2003; Decisione del
12/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità a favore di persone singole (non coniugate) - Esclusione - Lamentata irragionevolezza, con lesione dei diritti del minore e discriminazione nei confronti di minori stranieri - Incerta individuazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione.
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Dichiarazione di idoneità a favore di persone singole (non coniugate) - Esclusione - Lamentata irragionevolezza, con lesione dei diritti del minore e discriminazione nei confronti di minori stranieri - Incerta individuazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle "norme collegate", sollevata, con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in quanto escludono la possibilità di ottenere la idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole. Il generico richiamo, infatti, nell'ordinanza di rimessione, a "norme collegate" da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa, determina la violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente a dare ingresso all'esame della questione sollevata.
- In tema di individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza, menzionata la sentenza n. 82/1989.
- Sull'individuazione della normativa denunciata come veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità, citata la sentenza n. 188/1995.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle "norme collegate", sollevata, con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in quanto escludono la possibilità di ottenere la idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole. Il generico richiamo, infatti, nell'ordinanza di rimessione, a "norme collegate" da dichiarare incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla base dell'ordinanza stessa, determina la violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente a dare ingresso all'esame della questione sollevata.
- In tema di individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza, menzionata la sentenza n. 82/1989.
- Sull'individuazione della normativa denunciata come veicolo obbligato di accesso al giudizio di costituzionalità, citata la sentenza n. 188/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 29
co.
legge
31/12/1998
n. 476
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23