Sentenza 87/2003 (ECLI:IT:COST:2003:87)
Massima numero 27599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
13/03/2003; Decisione del
13/03/2003
Deposito del 27/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Dipendenti delle ferrovie dello stato - Indennità di buonuscita - Liquidazione in base alla quota di indennità integrativa speciale al 48 per cento anziché al 60 per cento - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Dipendenti delle ferrovie dello stato - Indennità di buonuscita - Liquidazione in base alla quota di indennità integrativa speciale al 48 per cento anziché al 60 per cento - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori - Non fondatezza della questione.
Testo
L'indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale; sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà a giustificazione della maggior base (60% dell'i.i.s.), rispetto a quella utile (48%), sulla quale opererebbe il prelievo contributivo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Non è, del resto, in relazione ai singoli elementi che confluiscono nella base di calcolo che va valutata la congruità della contribuzione, ma in relazione all'istituto (qui, l'indennità di buonuscita) che quei singoli elementi concorrono a determinare, attraverso una disciplina che tiene anche conto del principio di solidarietà: con ciò risultando escluso che l'entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la contribuzione è calcolata. Una volta riconosciuto, peraltro - come il rimettente riconosce -, che per tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 l'indennità di buonuscita è calcolata tenendo conto del 48% dell'i.i.s., è contraddittorio invocare l'art. 3 Cost. per arguirne che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato – soggetti all'art. 36 della legge n. 829 del 1973 –, solo perché contribuirebbero con il 4% calcolato sul 60% dell'i.i.s., devono poter godere di un'indennità di buonuscita maggiorata rispetto agli altri lavoratori. Né la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe mai riguardare l'entità dell'indennità di buonuscita, ma soltanto, eventualmente, l'entità della contribuzione, e cioè una questione irrilevante nel giudizio a quo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 e degli articoli 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui comportano l'attribuzione, in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di i.i.s. nella sola misura del 48% (80% del 60%), benché sia previsto un prelievo contributivo sulla base dell'intero 60%.
- In tema di pignorabilità dell’indennità integrativa speciale, citata la sentenza n. 115/1990.
- In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993.
- Sull'adeguatezza della legge n. 87 del 1994 rispetto a quanto dalla Corte reputato "non eludibile da parte del legislatore", citata la sentenza n. 103/1995.
- Sulla manifesta infondatezza di questioni concernenti gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b); 2, comma 4; 3, commi 1 e 2; e 4 della legge n. 87 del 1994, citate le ordinanze n. 207, n. 324, n. 468, n. 495/1995; n. 19 e n. 125/1996; n. 55/1997.
- In tema di natura dell’indennità di fine rapporto, ricordata la sentenza n. 99/1993.
- Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 470/2002.
- Sui valori costituzionali di cui al parametro dell’art. 38 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 506/2002.
L'indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale; sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà a giustificazione della maggior base (60% dell'i.i.s.), rispetto a quella utile (48%), sulla quale opererebbe il prelievo contributivo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Non è, del resto, in relazione ai singoli elementi che confluiscono nella base di calcolo che va valutata la congruità della contribuzione, ma in relazione all'istituto (qui, l'indennità di buonuscita) che quei singoli elementi concorrono a determinare, attraverso una disciplina che tiene anche conto del principio di solidarietà: con ciò risultando escluso che l'entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la contribuzione è calcolata. Una volta riconosciuto, peraltro - come il rimettente riconosce -, che per tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 l'indennità di buonuscita è calcolata tenendo conto del 48% dell'i.i.s., è contraddittorio invocare l'art. 3 Cost. per arguirne che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato – soggetti all'art. 36 della legge n. 829 del 1973 –, solo perché contribuirebbero con il 4% calcolato sul 60% dell'i.i.s., devono poter godere di un'indennità di buonuscita maggiorata rispetto agli altri lavoratori. Né la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe mai riguardare l'entità dell'indennità di buonuscita, ma soltanto, eventualmente, l'entità della contribuzione, e cioè una questione irrilevante nel giudizio a quo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 e degli articoli 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui comportano l'attribuzione, in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di i.i.s. nella sola misura del 48% (80% del 60%), benché sia previsto un prelievo contributivo sulla base dell'intero 60%.
- In tema di pignorabilità dell’indennità integrativa speciale, citata la sentenza n. 115/1990.
- In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993.
- Sull'adeguatezza della legge n. 87 del 1994 rispetto a quanto dalla Corte reputato "non eludibile da parte del legislatore", citata la sentenza n. 103/1995.
- Sulla manifesta infondatezza di questioni concernenti gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b); 2, comma 4; 3, commi 1 e 2; e 4 della legge n. 87 del 1994, citate le ordinanze n. 207, n. 324, n. 468, n. 495/1995; n. 19 e n. 125/1996; n. 55/1997.
- In tema di natura dell’indennità di fine rapporto, ricordata la sentenza n. 99/1993.
- Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 470/2002.
- Sui valori costituzionali di cui al parametro dell’art. 38 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 506/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/01/1994
n. 87
art. 1
co. 1
legge
29/01/1994
n. 87
art. 2
co.
legge
14/12/1973
n. 829
art. 14
co.
legge
14/12/1973
n. 829
art. 36
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte