Sentenza 168/2022 (ECLI:IT:COST:2022:168)
Massima numero 44972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del
24/05/2022; Decisione del
24/05/2022
Deposito del 05/07/2022; Pubblicazione in G. U. 06/07/2022
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Basilicata - Ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 - Modalità di copertura - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036005).
Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Basilicata - Ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 - Modalità di copertura - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036005).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e l'Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. Le previsioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto contrastano con l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, sia perché adottate senza la contestuale approvazione della delibera consiliare contenente lo specifico piano di rientro del disavanzo, sia perché eccedono il limite triennale ammesso per il ripiano dei disavanzi. In particolare, l'impugnato Allegato O, entrato in vigore prima della pubblicazione della sentenza n. 246 del 2021, ripete sostanzialmente le stesse previsioni del ripiano del disavanzo di amministrazione presunto, riferito alla data del 31 dicembre 2019, contenute nell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, che la predetta pronuncia ha dichiarato costituzionalmente illegittime. Anche le previsioni sopravvenute disegnano una estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, determinandone una complessiva durata quinquennale. La norma statale infatti, nell'ammettere, in subordine al ripiano immediato, la possibilità di frazionare il recupero del disavanzo nel triennio considerato nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale, si pone in chiaro collegamento con la programmazione triennale, la cui durata va ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario, dato il determinante rilievo che il fattore tempo assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria. (Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 18/2019 - mass. 42076).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e l'Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. Le previsioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto contrastano con l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, sia perché adottate senza la contestuale approvazione della delibera consiliare contenente lo specifico piano di rientro del disavanzo, sia perché eccedono il limite triennale ammesso per il ripiano dei disavanzi. In particolare, l'impugnato Allegato O, entrato in vigore prima della pubblicazione della sentenza n. 246 del 2021, ripete sostanzialmente le stesse previsioni del ripiano del disavanzo di amministrazione presunto, riferito alla data del 31 dicembre 2019, contenute nell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, che la predetta pronuncia ha dichiarato costituzionalmente illegittime. Anche le previsioni sopravvenute disegnano una estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, determinandone una complessiva durata quinquennale. La norma statale infatti, nell'ammettere, in subordine al ripiano immediato, la possibilità di frazionare il recupero del disavanzo nel triennio considerato nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale, si pone in chiaro collegamento con la programmazione triennale, la cui durata va ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario, dato il determinante rilievo che il fattore tempo assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria. (Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 18/2019 - mass. 42076).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
06/05/2021
n. 20
art. 1
co. 3
legge della Regione Basilicata
06/05/2021
n. 20
art.
co.
legge della Regione Basilicata
09/12/2020
n. 40
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 23/06/2011
n. 118
art. 42
co. 12