Sentenza 91/2003 (ECLI:IT:COST:2003:91)
Massima numero 27651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27652
Titolo
Fiere e mercati - Manifestazioni fieristiche - Svolgimento - Fissazione di date coincidenti - Potere del ministro competente di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto che ne consegue - Applicazione alle province autonome di trento e bolzano - Carenza di un interesse nazionale unitario che giustifichi la competenza statale in materia attribuita alla competenza provinciale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Efficacia della decisione nei confronti di entrambe le province autonome.
Fiere e mercati - Manifestazioni fieristiche - Svolgimento - Fissazione di date coincidenti - Potere del ministro competente di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto che ne consegue - Applicazione alle province autonome di trento e bolzano - Carenza di un interesse nazionale unitario che giustifichi la competenza statale in materia attribuita alla competenza provinciale - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Efficacia della decisione nei confronti di entrambe le province autonome.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano; disposizione, questa, che lede certamente, in relazione alla sua formulazione testuale - non superabile in via interpretativa - la competenza primaria delle stesse Province in tema di fiere programmate nel rispettivo àmbito provinciale: prevedendosi, nella specie, un potere sostitutivo attivato in assenza di inadempimenti provinciali e per di più da parte di un singolo ministro, e non potendo essere individuati - a sua giustificazione - l'interesse unitario o i requisiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
- Sullo scrutinio delle norme alla luce del titolo V della parte seconda della Costituzione nel testo precedente alla riforma operata con la legge n. 3 del 2001, v. richiamo alle sentenze n. 422 e n. 376/2000 (ma, 'recte', del 2002).
- In relazione all'interesse nazionale, v. citata sentenza n. 314/2001.
- Sulla clausola di salvaguardia delle competenze provinciali invocabile anche nei giudizi in via principale, v. citate sentenze n. 406 e n. 170/2001 e n. 520/2000.
- Sulla estensione dell'efficacia della decisione adottata nei confronti di entrambe le Province, v. citata sentenza n. 334/2001.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano; disposizione, questa, che lede certamente, in relazione alla sua formulazione testuale - non superabile in via interpretativa - la competenza primaria delle stesse Province in tema di fiere programmate nel rispettivo àmbito provinciale: prevedendosi, nella specie, un potere sostitutivo attivato in assenza di inadempimenti provinciali e per di più da parte di un singolo ministro, e non potendo essere individuati - a sua giustificazione - l'interesse unitario o i requisiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.
- Sullo scrutinio delle norme alla luce del titolo V della parte seconda della Costituzione nel testo precedente alla riforma operata con la legge n. 3 del 2001, v. richiamo alle sentenze n. 422 e n. 376/2000 (ma, 'recte', del 2002).
- In relazione all'interesse nazionale, v. citata sentenza n. 314/2001.
- Sulla clausola di salvaguardia delle competenze provinciali invocabile anche nei giudizi in via principale, v. citate sentenze n. 406 e n. 170/2001 e n. 520/2000.
- Sulla estensione dell'efficacia della decisione adottata nei confronti di entrambe le Province, v. citata sentenza n. 334/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/01/2001
n. 7
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4
co. 1