Sentenza 91/2003 (ECLI:IT:COST:2003:91)
Massima numero 27652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27651
Titolo
Fiere e mercati - Manifestazioni fieristiche - Fissazione dei requisiti minimi e criteri generali atti ad evitare coincidenze di date nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche - Attribuzione a un regolamento ministeriale - Ricorso della provincia di trento - Lamentata lesione della competenza primaria provinciale in materia - Possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Fiere e mercati - Manifestazioni fieristiche - Fissazione dei requisiti minimi e criteri generali atti ad evitare coincidenze di date nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche - Attribuzione a un regolamento ministeriale - Ricorso della provincia di trento - Lamentata lesione della competenza primaria provinciale in materia - Possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/01/2001
n. 7
art. 8
co. 1
legge
11/01/2001
n. 7
art. 8
co. 2
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/07/1978
n. 1017
art. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4