Sentenza 307/1989 (ECLI:IT:COST:1989:307)
Massima numero 12014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  18/05/1989;  Decisione del  18/05/1989
Deposito del 26/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  12015


Titolo
SENT. 307/89 A. PENSIONI - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA CHE CONDUCE A RISULTATO DETERIORE RISPETTO A QUELLO DELLA SOLA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA, OVE QUESTA SIA DI PER SE' SUFFICIENTE PER IL DIRITTO A PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 29 MAGGIO 1987, N.56, ART. 3, COMMA OTTAVO - COST., ARTT. 3 E 38

Testo
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI. Nella particolare ipotesi - astrattamente contemplata dalla norma impugnata, e quindi non riducibile a questione di mero fatto - in cui la contribuzione obbligatoria sia di per se' sufficiente ai fini del diritto a pensione ed il computo della contribuzione volontaria, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, comporti una pensione inferiore a quella determinata in base alla sola contribuzione obbligatoria, sussiste il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. in quanto trattasi di risultato irragionevole che frustra la precipua finalita' della contribuzione volontaria di salvaguardia di contenuti economici della retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro (Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede, nella predetta ipotesi, che la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'eta' pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte