Sentenza 282/1989 (ECLI:IT:COST:1989:282)
Massima numero 15201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  17/05/1989;  Decisione del  17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:  13573  15198  15199  15200  15202


Titolo
SENT. 282/89 D. LIBERTA' PERSONALE - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DIRITTO DEL CONDANNATO OVE RICORRANO DETERMINATE CONDIZIONI E NON CONCESSIONE DA PARTE DELLO STATO - CONSEGUENZE - ESPRESSIONE "RINUNCIA" - SIGNIFICATO.

Testo
Poiche' l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale (v. massima C) costituisce un diritto per lo stesso, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, e non graziosa concessione od effetto di una rinuncia da parte dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna, va chiarito che l'espressione "rinuncia" da parte dello Stato della esecuzione della pena residua, usata nel codice penale a proposito della liberazione condizionale e di altre cause estintive della pena, ha un significato meramente "convenzionale". - S. nn. 204/1974, 264/1974, 192/1976 e 78/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte