Sentenza 92/2003 (ECLI:IT:COST:2003:92)
Massima numero 27607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Imposte e tasse - Riduzione delle accise - Crediti di imposta da utilizzare in compensazione - Ricorso della regione siciliana - Assunta lesione dell’autonomia finanziaria regionale, per decurtazione del gettito di imposte spettante alla regione, nonché del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Riduzione delle accise - Crediti di imposta da utilizzare in compensazione - Ricorso della regione siciliana - Assunta lesione dell’autonomia finanziaria regionale, per decurtazione del gettito di imposte spettante alla regione, nonché del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.
Testo
Il cosiddetto versamento unitario dei tributi, introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, comportando versamenti delle imposte e di altre somme allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, con facoltà per tutti i contribuenti di operare la compensazione dei crediti, prevede una successiva attività tecnico-contabile, da parte di un'apposita struttura di gestione (Agenzia delle entrate), volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si sia avvalso della facoltà di compensazione, e a consentire, in tempi tecnici compatibili, le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza, a copertura delle somme compensate dai singoli contribuenti. Né, quanto all'ipotesi di pregiudizi derivanti da possibili ritardi, può dirsi ravvisabile uno iato di significato apprezzabile fra minore entrata e riconoscimento della relativa spettanza regionale, ferma, comunque, la possibilità, prevista nelle leggi di bilancio per il 2001 e per il 2002 del ricorso a regolazioni contabili tra lo Stato e la Regione Siciliana. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) proposta con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonché in relazione agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione in quanto lesivi del principio di autonomia finanziaria della Regione Siciliana.
- Sul sistema dei "versamenti unitari", citata la sentenza n. 156/2002.
- In riferimento al profilo del tempo della attribuzione delle somme spettanti, citata la sentenza n. 405/2000.
Il cosiddetto versamento unitario dei tributi, introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, comportando versamenti delle imposte e di altre somme allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali, con facoltà per tutti i contribuenti di operare la compensazione dei crediti, prevede una successiva attività tecnico-contabile, da parte di un'apposita struttura di gestione (Agenzia delle entrate), volta a ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si sia avvalso della facoltà di compensazione, e a consentire, in tempi tecnici compatibili, le necessarie regolazioni finanziarie sulle contabilità di pertinenza, a copertura delle somme compensate dai singoli contribuenti. Né, quanto all'ipotesi di pregiudizi derivanti da possibili ritardi, può dirsi ravvisabile uno iato di significato apprezzabile fra minore entrata e riconoscimento della relativa spettanza regionale, ferma, comunque, la possibilità, prevista nelle leggi di bilancio per il 2001 e per il 2002 del ricorso a regolazioni contabili tra lo Stato e la Regione Siciliana. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) proposta con ricorso della Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale della Regione Siciliana ed all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 nonché in relazione agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione in quanto lesivi del principio di autonomia finanziaria della Regione Siciliana.
- Sul sistema dei "versamenti unitari", citata la sentenza n. 156/2002.
- In riferimento al profilo del tempo della attribuzione delle somme spettanti, citata la sentenza n. 405/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2000
n. 388
art. 23
co.
legge
23/12/2000
n. 388
art. 25
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2