Ordinanza 302/1989 (ECLI:IT:COST:1989:302)
Massima numero 13469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
17/05/1989; Decisione del
17/05/1989
Deposito del 25/05/1989; Pubblicazione in G. U. 31/05/1989
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 302/89. LOCAZIONI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DI ALTA TENSIONE ABITATIVA NEL COMUNE IN CUI E' UBICATO L'IMMOBILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 8 FEBBRAIO 1988, N. 26, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 8 APRILE 1986, N. 108, ARTT. 1, 1 BIS. - COST., ART. 3.
ORD. N. 302/89. LOCAZIONI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO - RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE - CONDIZIONE - SUSSISTENZA DI ALTA TENSIONE ABITATIVA NEL COMUNE IN CUI E' UBICATO L'IMMOBILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 8 FEBBRAIO 1988, N. 26, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 8 APRILE 1986, N. 108, ARTT. 1, 1 BIS. - COST., ART. 3.
Testo
La sussistenza dell'alta tensione abitativa quale condizione richiesta dalla l. n. 108 del 1988 per poter ottenere, relativamente agli immobili ad uso di abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e` disposizione applicabile anche agli immobili abitativi ad uso diverso (salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4 bis, stessa legge per i comuni terremotati) e che non comporta disparita' di trattamento neanche nei confronti di conduttori di immobili ad uso di abitazione, siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa (trattasi, infatti, di un'eccezione al principio di esecutivita` dei provvedimenti giudiziari di condanna,giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caretterizzano le predette aree ad alta densita'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).
La sussistenza dell'alta tensione abitativa quale condizione richiesta dalla l. n. 108 del 1988 per poter ottenere, relativamente agli immobili ad uso di abitazione, il beneficio della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e` disposizione applicabile anche agli immobili abitativi ad uso diverso (salva in ogni caso la deroga stabilita dall'art. 4 bis, stessa legge per i comuni terremotati) e che non comporta disparita' di trattamento neanche nei confronti di conduttori di immobili ad uso di abitazione, siti in comuni non definiti ad alta tensione abitativa (trattasi, infatti, di un'eccezione al principio di esecutivita` dei provvedimenti giudiziari di condanna,giustificata appunto dalle peculiari situazioni di disagio che caretterizzano le predette aree ad alta densita'. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 1 bis del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte