Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Norme della Regione Basilicata - Ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 negli esercizi dal 2021 al 2023 - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 036005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 e l'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020. Le previsioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto delineano modalità di copertura del disavanzo presunto al 31 dicembre 2020 contrastanti con i principi contabili di cui all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 (applicabile anche al disavanzo di amministrazione presunto in forza del successivo comma 14), nonché di cui ai paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 allo stesso decreto, inattendibili sotto il profilo contabile e tali da determinare un indebito trascinamento nel tempo del disavanzo stesso. Sussiste infatti l'esigenza, a garanzia dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria dell'ente, che il rinvio del ripiano del disavanzo avvenga sulla base sia di una istruttoria congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico, sia di previsioni temporali corrette, e che la periodica verifica della relativa attuazione trovi nel piano di rientro il parametro di raffronto. (Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 18/2019 - mass. 42076).