Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Interventi regionali - Mancato adempimento nel termine fissato - Poteri in via sostitutiva del governo - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione di competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Acque termali - Riordino del settore - Interventi regionali - Mancato adempimento nel termine fissato - Poteri in via sostitutiva del governo - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione di competenze regionali e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – in base alla quale le Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, devono definire "con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze", potendo il Governo, in caso di mancato rispetto di tale termine, attivare i previsti poteri sostitutivi – non pone alcun vincolo di contenuto alle competenze regionali. L'eventuale esercizio, peraltro, del potere sostitutivo del Governo – finora non attuato, potendo così le Regioni adottare le misure del caso – potrà essere censurato dalle Regioni ove ritenuto in contrasto con le attribuzioni ad esse spettanti in base al nuovo titolo V. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ed agli articoli 3, 117 e 118; 3, 32 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione sarebbe ambigua – potendo essere interpretata nel senso che i centoventi giorni siano assegnati per l'esercizio della potestà legislativa oppure allo scopo di varare una serie di misure amministrative di tipo urbanistico-territoriale e ambientale – o non conforme a Costituzione, in ragione della brevità ed incongruità del termine assegnato alle Regioni.
- In tema di principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per come ricostruito dalla Corte, citate le sentenze n. 21 e 351/1991, n. 341/1996, n. 242/1997.
La norma di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – in base alla quale le Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, devono definire "con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze", potendo il Governo, in caso di mancato rispetto di tale termine, attivare i previsti poteri sostitutivi – non pone alcun vincolo di contenuto alle competenze regionali. L'eventuale esercizio, peraltro, del potere sostitutivo del Governo – finora non attuato, potendo così le Regioni adottare le misure del caso – potrà essere censurato dalle Regioni ove ritenuto in contrasto con le attribuzioni ad esse spettanti in base al nuovo titolo V. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ed agli articoli 3, 117 e 118; 3, 32 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione sarebbe ambigua – potendo essere interpretata nel senso che i centoventi giorni siano assegnati per l'esercizio della potestà legislativa oppure allo scopo di varare una serie di misure amministrative di tipo urbanistico-territoriale e ambientale – o non conforme a Costituzione, in ragione della brevità ed incongruità del termine assegnato alle Regioni.
- In tema di principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, per come ricostruito dalla Corte, citate le sentenze n. 21 e 351/1991, n. 341/1996, n. 242/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/10/2000
n. 323
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte