Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Delega al governo all’emanazione di un testo unico - Ricorso della regione lombardia - Assunta carenza di principî e criteri direttivi - Conseguente lesione di prerogative regionali - Non fondatezza della questione.
Acque termali - Riordino del settore - Delega al governo all’emanazione di un testo unico - Ricorso della regione lombardia - Assunta carenza di principî e criteri direttivi - Conseguente lesione di prerogative regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere la delega al Governo (peraltro ormai scaduta) per l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente – attribuisce un potere normativo non idoneo, di per sé, a compromettere prerogative regionali, dovendo il relativo esercizio essere volto alla riconduzione in un quadro di coerenza sistematica di norme legislative contenute in precedenti atti normativi. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97 e 117 della Costituzione, in quanto il Governo avrebbe il potere non solo di raccogliere ma anche di modificare la normativa vigente, senza che siano indicati princìpi e criteri direttivi.
La norma di cui all'art. 1, comma 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere la delega al Governo (peraltro ormai scaduta) per l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente – attribuisce un potere normativo non idoneo, di per sé, a compromettere prerogative regionali, dovendo il relativo esercizio essere volto alla riconduzione in un quadro di coerenza sistematica di norme legislative contenute in precedenti atti normativi. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 76, 97 e 117 della Costituzione, in quanto il Governo avrebbe il potere non solo di raccogliere ma anche di modificare la normativa vigente, senza che siano indicati princìpi e criteri direttivi.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/10/2000
n. 323
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte