Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Cure termali - Fissazione dei requisiti delle aziende termali erogatrici delle cure - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione dell’autonomia regionale e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Acque termali - Riordino del settore - Cure termali - Fissazione dei requisiti delle aziende termali erogatrici delle cure - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione dell’autonomia regionale e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata nella parte in cui prevede che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che abbiano i requisiti ivi indicati – si sofferma, in linea con quanto già desumibile da altre norme, su aspetti relativi alla erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare alla generalità degli utenti alcune garanzie di affidabilità delle singole aziende termali e quindi del sistema termale nazionale, senza pregiudicare il regime della autorizzazione regionale, il cui possesso è specificamente richiesto nella lettera c). Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto verrebbero imposti, agli stabilimenti termali, dei requisiti che prescindono del tutto dalla volontà della Regione, pur competente in materia, e che si rivelano inutilmente onerosi per i privati.
La norma di cui all'art. 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata nella parte in cui prevede che le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che abbiano i requisiti ivi indicati – si sofferma, in linea con quanto già desumibile da altre norme, su aspetti relativi alla erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare alla generalità degli utenti alcune garanzie di affidabilità delle singole aziende termali e quindi del sistema termale nazionale, senza pregiudicare il regime della autorizzazione regionale, il cui possesso è specificamente richiesto nella lettera c). Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto verrebbero imposti, agli stabilimenti termali, dei requisiti che prescindono del tutto dalla volontà della Regione, pur competente in materia, e che si rivelano inutilmente onerosi per i privati.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/10/2000
n. 323
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte