Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27622  27623  27624  27625  27626  27628  27635  27636


Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Patologie curabili - Determinazione e aggiornamento rimessi a un decreto ministeriale - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione dell’autonomia regionale e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata in quanto demanda al Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale con proprio decreto, come anche l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie termali pertinenti – riguarda aspetti tecnico-sanitari, attinenti alla individuazione delle cure termali assumibili a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base dell'acquisizione di dati scientifici da parte del Ministero. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto sarebbero violate le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, con pesanti ricadute sulla finanza regionale attraverso l'incisione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/10/2000  n. 323  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte