Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Patologie curabili - Determinazione e aggiornamento rimessi a un decreto ministeriale - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione dell’autonomia regionale e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Acque termali - Riordino del settore - Patologie curabili - Determinazione e aggiornamento rimessi a un decreto ministeriale - Ricorso della regione lombardia - Assunta lesione dell’autonomia regionale e del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata in quanto demanda al Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale con proprio decreto, come anche l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie termali pertinenti – riguarda aspetti tecnico-sanitari, attinenti alla individuazione delle cure termali assumibili a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base dell'acquisizione di dati scientifici da parte del Ministero. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto sarebbero violate le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, con pesanti ricadute sulla finanza regionale attraverso l'incisione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.
La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – censurata in quanto demanda al Ministro della sanità la determinazione delle patologie soggette a cura termale con proprio decreto, come anche l'aggiornamento di tale decreto e l'adozione di linee guida per l'articolazione in cicli di applicazione delle terapie termali pertinenti – riguarda aspetti tecnico-sanitari, attinenti alla individuazione delle cure termali assumibili a carico del Servizio sanitario nazionale, sulla base dell'acquisizione di dati scientifici da parte del Ministero. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto sarebbero violate le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni, con pesanti ricadute sulla finanza regionale attraverso l'incisione della quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/10/2000
n. 323
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte