Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27622  27623  27624  27625  27626  27627  27635  27636


Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Accordi tra le regioni, le province autonome e le organizzazioni delle aziende termali - Efficacia subordinata al recepimento da parte della conferenza tra stato, regioni e province autonome - Partecipazione del ministro alla formazione degli accordi - Ricorso della regione lombardia - Lamentato vincolo per l’autonomia regionale derivante da un atto il cui contenuto è condizionato dall’intervento di soggetti privati - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel disporre che la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – prevede una partecipazione del Ministro alla formazione degli accordi che trova fondamento soprattutto nella competenza ad esso attribuita nell'individuazione delle patologie da contrastare e delle qualità terapeutiche delle acque termali. La presenza dei privati trova invece giustificazione in relazione al fatto che i suddetti accordi riguardano, tra l'altro, la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto detto accordo si configurerebbe come "atipico ibrido" e la Regione risulterebbe vincolata da un atto il cui contenuto è pesantemente condizionato dall'intervento di soggetti privati.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/10/2000  n. 323  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte