Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Accordi tra le regioni, le province autonome e le organizzazioni delle aziende termali - Efficacia subordinata al recepimento da parte della conferenza tra stato, regioni e province autonome - Partecipazione del ministro alla formazione degli accordi - Ricorso della regione lombardia - Lamentato vincolo per l’autonomia regionale derivante da un atto il cui contenuto è condizionato dall’intervento di soggetti privati - Non fondatezza della questione.
Acque termali - Riordino del settore - Accordi tra le regioni, le province autonome e le organizzazioni delle aziende termali - Efficacia subordinata al recepimento da parte della conferenza tra stato, regioni e province autonome - Partecipazione del ministro alla formazione degli accordi - Ricorso della regione lombardia - Lamentato vincolo per l’autonomia regionale derivante da un atto il cui contenuto è condizionato dall’intervento di soggetti privati - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel disporre che la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – prevede una partecipazione del Ministro alla formazione degli accordi che trova fondamento soprattutto nella competenza ad esso attribuita nell'individuazione delle patologie da contrastare e delle qualità terapeutiche delle acque termali. La presenza dei privati trova invece giustificazione in relazione al fatto che i suddetti accordi riguardano, tra l'altro, la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto detto accordo si configurerebbe come "atipico ibrido" e la Regione risulterebbe vincolata da un atto il cui contenuto è pesantemente condizionato dall'intervento di soggetti privati.
La norma di cui all'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel disporre che la necessaria unitarietà del sistema termale nazionale è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – prevede una partecipazione del Ministro alla formazione degli accordi che trova fondamento soprattutto nella competenza ad esso attribuita nell'individuazione delle patologie da contrastare e delle qualità terapeutiche delle acque termali. La presenza dei privati trova invece giustificazione in relazione al fatto che i suddetti accordi riguardano, tra l'altro, la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto detto accordo si configurerebbe come "atipico ibrido" e la Regione risulterebbe vincolata da un atto il cui contenuto è pesantemente condizionato dall'intervento di soggetti privati.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/10/2000
n. 323
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte