Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria - Collaborazione delle aziende termali, promossa dal ministro della sanità - Assunta lesione della autonomia organizzativa regionale - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.
Acque termali - Riordino del settore - Programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria - Collaborazione delle aziende termali, promossa dal ministro della sanità - Assunta lesione della autonomia organizzativa regionale - Ricorso della regione lombardia - Non fondatezza della questione.
Testo
Le norme di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere che il Ministro della sanità possa promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale nonché che per la realizzazione di detti programmi le Regioni si avvalgano delle Università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi – non determinano alcuna lesione delle competenze regionali. Nessun parametro costituzionale, infatti, riconosce alla Regione il ruolo di “interlocutore unico” in materia, né inibisce al Ministro l’assunzione delle suddette iniziative; nell’esercizio della competenza in materia di ricerca scientifica, d’altra parte, il legislatore statale ha scelto di coinvolgere le Regioni individuando i soggetti di cui esse possono avvalersi nella attuazione dei programmi, senza, tuttavia, che si tratti di una scelta imposta alla Regione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, da un lato, il diretto contatto del Ministro con le aziende del settore comporterebbe uno “scavalcamento” delle competenze regionali e, dall’altro, il 'numerus clausus' dei soggetti utilizzabili limiterebbe indebitamente l’autonomia organizzativa delle Regioni.
Le norme di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere che il Ministro della sanità possa promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale nonché che per la realizzazione di detti programmi le Regioni si avvalgano delle Università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi – non determinano alcuna lesione delle competenze regionali. Nessun parametro costituzionale, infatti, riconosce alla Regione il ruolo di “interlocutore unico” in materia, né inibisce al Ministro l’assunzione delle suddette iniziative; nell’esercizio della competenza in materia di ricerca scientifica, d’altra parte, il legislatore statale ha scelto di coinvolgere le Regioni individuando i soggetti di cui esse possono avvalersi nella attuazione dei programmi, senza, tuttavia, che si tratti di una scelta imposta alla Regione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, da un lato, il diretto contatto del Ministro con le aziende del settore comporterebbe uno “scavalcamento” delle competenze regionali e, dall’altro, il 'numerus clausus' dei soggetti utilizzabili limiterebbe indebitamente l’autonomia organizzativa delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/10/2000
n. 323
art. 6
co. 1
legge
24/10/2000
n. 323
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte