Sentenza 93/2003 (ECLI:IT:COST:2003:93)
Massima numero 27636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27622  27623  27624  27625  27626  27627  27628  27635


Titolo
Acque termali - Riordino del settore - Concessione per attività termali - Marchio di qualità termale riservato ai titolari della concessione - Ricorso della regione lombardia - Assunta inosservanza del riparto di competenze tra stato e regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
Le norme di cui all’art. 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – impugnato nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali ed impugnato, altresì, nella parte in cui prevede che il predetto marchio sia assegnato, con decreto del Ministro dell’ambiente, su proposta della Regione, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, in base ai principi indicati – attribuiscono alle Regioni compiti di istruttoria che si traducono in un potere di proposta al Ministro, secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, che assicura ad esse una posizione centrale nell’assegnazione del marchio. Appare, peraltro ragionevole che il marchio, in quanto attestazione di qualità con valenza anche internazionale, venga istituito e poi assegnato dall’ente esponenziale dell’intera collettività nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto integrerebbe, pur in assenza dei presupposti e delle condizioni, la fattispecie dell’avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato, risultando comunque incostituzionale sotto il duplice profilo dell’inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni e dell’irrazionalità della disciplina.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/10/2000  n. 323  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte