Sentenza 94/2003 (ECLI:IT:COST:2003:94)
Massima numero 27653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Ricorso governativo - Eccezione di parziale inammissibilità - Non fondatezza - Riconducibilità dei rilievi di costituzionalità a profilo ammissibile (violazione dell’art. 117 cost.).
Ricorso governativo - Eccezione di parziale inammissibilità - Non fondatezza - Riconducibilità dei rilievi di costituzionalità a profilo ammissibile (violazione dell’art. 117 cost.).
Testo
Non ha fondamento l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso governativo nei confronti della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001, sull'assunto che - all'infuori delle regole relative alla competenza delle regioni - non sarebbero deducibili, quali parametri del giudizio, altre disposizioni costituzionali o norme interposte: i rilievi di costituzionalità sollevati nella specie sono, infatti, tutti relativi o riconducibili all'art. 117 della Costituzione.
Non ha fondamento l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso governativo nei confronti della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001, sull'assunto che - all'infuori delle regole relative alla competenza delle regioni - non sarebbero deducibili, quali parametri del giudizio, altre disposizioni costituzionali o norme interposte: i rilievi di costituzionalità sollevati nella specie sono, infatti, tutti relativi o riconducibili all'art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte