Sentenza 94/2003 (ECLI:IT:COST:2003:94)
Massima numero 27655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Dedotta invasione della riserva esclusiva alla competenza dello stato della tutela dei beni culturali, e in carenza dei principî fondamentali dettati dalla legge statale - Non fondatezza della questione.
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Dedotta invasione della riserva esclusiva alla competenza dello stato della tutela dei beni culturali, e in carenza dei principî fondamentali dettati dalla legge statale - Non fondatezza della questione.
Testo
La legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non eccede la competenza regionale e non invade la riserva esclusiva dello Stato in tema di beni culturali. Essa, infatti - lungi dal determinare una nuova categoria di beni culturali -, prevede semplicemente una disciplina per la salvaguardia degli "esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri"; esercizi perciò denominati "locali storici" ai quali resta applicabile la speciale disciplina in tema di finanziamenti per la loro valorizzazione e per il sostegno delle spese connesse all'aumento dei canoni di locazione, senza produrre alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999. Né la mancanza di principî fondamentali della materia dettati da una legge statale - ai sensi dell'art. 117 Cost. - preclude alla Regione l'esercizio delle proprie potestà legislative di tipo concorrente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma,7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), terzo comma, e 118 Cost.
- V. richiamo alla sentenza n. 282/2002.
La legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non eccede la competenza regionale e non invade la riserva esclusiva dello Stato in tema di beni culturali. Essa, infatti - lungi dal determinare una nuova categoria di beni culturali -, prevede semplicemente una disciplina per la salvaguardia degli "esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri"; esercizi perciò denominati "locali storici" ai quali resta applicabile la speciale disciplina in tema di finanziamenti per la loro valorizzazione e per il sostegno delle spese connesse all'aumento dei canoni di locazione, senza produrre alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999. Né la mancanza di principî fondamentali della materia dettati da una legge statale - ai sensi dell'art. 117 Cost. - preclude alla Regione l'esercizio delle proprie potestà legislative di tipo concorrente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma,7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), terzo comma, e 118 Cost.
- V. richiamo alla sentenza n. 282/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 1
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 2
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 3
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 4
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 6
co. 1
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 7
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 118
co. 3
Altri parametri e norme interposte