Sentenza 94/2003 (ECLI:IT:COST:2003:94)
Massima numero 27656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27653  27654  27655  27657


Titolo
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Vincoli di destinazione d’uso dei beni - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Pretesa lesione della competenza statale e modifica della disciplina in tema di proprietà privata o pubblica degli immobili - Non fondatezza della questione.

Testo
Alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 - che subordina la concessione dei finanziamenti regionali e, quindi, dei vincoli di destinazione d'uso sui "locali storici", al previo assenso dei proprietari, se diversi dai beneficiari - non ha fondamento il rilievo di costituzionalità sollevato nei confronti della stessa legge regionale, di aver modificato la disciplina in tema di proprietà privata o pubblica, incidendo sulla esclusiva competenza statale in tema di «ordinamento civile» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». Non è pertanto fondata la questione di costituzionalità rivolta agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) e g) Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 1  co. 

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 2  co. 

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 3  co. 

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 4  co. 

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 6  co. 1

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 7  co. 

legge della Regione Lazio  06/12/2001  n. 31  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte