Sentenza 94/2003 (ECLI:IT:COST:2003:94)
Massima numero 27656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Vincoli di destinazione d’uso dei beni - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Pretesa lesione della competenza statale e modifica della disciplina in tema di proprietà privata o pubblica degli immobili - Non fondatezza della questione.
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Vincoli di destinazione d’uso dei beni - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Pretesa lesione della competenza statale e modifica della disciplina in tema di proprietà privata o pubblica degli immobili - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 - che subordina la concessione dei finanziamenti regionali e, quindi, dei vincoli di destinazione d'uso sui "locali storici", al previo assenso dei proprietari, se diversi dai beneficiari - non ha fondamento il rilievo di costituzionalità sollevato nei confronti della stessa legge regionale, di aver modificato la disciplina in tema di proprietà privata o pubblica, incidendo sulla esclusiva competenza statale in tema di «ordinamento civile» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». Non è pertanto fondata la questione di costituzionalità rivolta agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) e g) Cost.
Alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 - che subordina la concessione dei finanziamenti regionali e, quindi, dei vincoli di destinazione d'uso sui "locali storici", al previo assenso dei proprietari, se diversi dai beneficiari - non ha fondamento il rilievo di costituzionalità sollevato nei confronti della stessa legge regionale, di aver modificato la disciplina in tema di proprietà privata o pubblica, incidendo sulla esclusiva competenza statale in tema di «ordinamento civile» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». Non è pertanto fondata la questione di costituzionalità rivolta agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) e g) Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 1
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 2
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 3
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 4
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 6
co. 1
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 7
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte