Sentenza 94/2003 (ECLI:IT:COST:2003:94)
Massima numero 27657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Variazioni di bilancio - Mancata osservanza del termine stabilito - Impegno sul bilancio regionale del 2001 - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Assunta violazione delle norme sul coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Regione lazio - Tutela e valorizzazione dei locali storici - Variazioni di bilancio - Mancata osservanza del termine stabilito - Impegno sul bilancio regionale del 2001 - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Assunta violazione delle norme sul coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Testo
Contrariamente all'assunto governativo su una presunta violazione della normativa costituzionale sul coordinamento della finanza pubblica e della norma interposta (d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), la legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non modifica il bilancio regionale ma dà copertura finanziaria alla legge stessa mediante riduzione dei "capitoli concernenti fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi", di cui all'elenco 4 del bilancio della Regione Lazio per il 2001: e ciò in ossequio a quanto in generale previsto dall'art. 14, commi primo e quinto, del predetto d.lgs. n. 76 del 2000, che prevede la possibilità di iscrivere nel bilancio regionale "fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio" e consente che, per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, possa farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali, "purché tali provvedimenti siano stati approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo".
Contrariamente all'assunto governativo su una presunta violazione della normativa costituzionale sul coordinamento della finanza pubblica e della norma interposta (d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), la legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non modifica il bilancio regionale ma dà copertura finanziaria alla legge stessa mediante riduzione dei "capitoli concernenti fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi", di cui all'elenco 4 del bilancio della Regione Lazio per il 2001: e ciò in ossequio a quanto in generale previsto dall'art. 14, commi primo e quinto, del predetto d.lgs. n. 76 del 2000, che prevede la possibilità di iscrivere nel bilancio regionale "fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio" e consente che, per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, possa farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali, "purché tali provvedimenti siano stati approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 1
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 2
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 3
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 4
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 6
co. 1
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 7
co.
legge della Regione Lazio
06/12/2001
n. 31
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 28/03/2000
n. 76
art.