Sentenza 95/2003 (ECLI:IT:COST:2003:95)
Massima numero 27667
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27666


Titolo
Calamità naturali - Eventi sismici in campania e basilicata (1980-1981) - Personale immesso in ruoli speciali ad esaurimento (con onere a carico dello stato) - Trattamento economico a carico della regione, a decorrere dal 6 maggio 1997 - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione campania - Impugnazione di note e comportamenti omissivi del ministero competente e del parere dell’organo consultivo - Ritenuta loro adozione sulla base di un’erronea interpretazione di legge - Conseguente lamentata violazione delle competenze regionali - Difetto del tono costituzionale della controversia all’esame - Inammissibilità del ricorso.

Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato in relazione alla nota ministeriale - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - emessa in data 1° agosto 2000 nonché a tutti i comportamenti anche omissivi dello stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al parere del Consiglio di Stato cui il Ministero si è conformato, sull'assunto che un'errata interpretazione della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 avrebbe determinato la cessazione del finanziamento statale relativo al trattamento economico del personale già assunto a contratto per le esigenze connesse ai terremoti in Campania e Basilicata (1980-1981) e immesso in un ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge statale 28 ottobre 1986, n. 730, violando così le competenze costituzionalmente garantite alla Regione Campania. Infatti l'operazione ermeneutica che viene contestata è di per sé inidonea ad incidere direttamente o indirettamente sull'assetto delle rispettive attribuzioni degli enti in conflitto, mentre il ricorso della Regione Campania non assume il necessario tono costituzionale che caratterizza il "regolamento di competenza", disciplinato dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si risolve in una 'vindicatio rei', di contenuto esclusivamente patrimoniale, tutelabile mediante il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali. Né dalla prospettazione del ricorso, emerge in alcun modo che la disponibilità dei rimborsi vantati dalla Regione (peraltro neppure quantificati in termini monetari) costituisce presupposto imprescindibile per l'espletamento di determinate competenze, funzioni, o potestà pubbliche spettanti alla medesima Regione.

- In relazione all'attività interpretativa, richiamo alle sentenze n. 111/1976 e n. 309/1993.

- In relazione alle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni, sentenza citata n. 213/2001.

Atti oggetto del giudizio

nota min. Tesoro - Rag.Gen.Stato  01/08/2000  n.   art.   co. 

parere del Consiglio di Stato  09/05/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte