Sentenza 96/2003 (ECLI:IT:COST:2003:96)
Massima numero 27670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali, senza oneri a carico della finanza pubblica - Ricorso della regione veneto - Lamentata indebita formulazione di norme di dettaglio, anziché dei principî fondamentali spettanti alla competenza dello stato, nonché attribuzione diretta alle province di funzioni amministrative di interesse non esclusivamente locale - Non fondatezza della questione.
Ambiente (tutela dell’) - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali, senza oneri a carico della finanza pubblica - Ricorso della regione veneto - Lamentata indebita formulazione di norme di dettaglio, anziché dei principî fondamentali spettanti alla competenza dello stato, nonché attribuzione diretta alle province di funzioni amministrative di interesse non esclusivamente locale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione (art. 10, comma 5) della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui si impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - lungi dall'alterare l'assetto costituzionale delle autonomie e dall'incidere sulle competenze riservate alla Regione - risponde all'esigenza di affidare alle Province, quali "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei rifiuti urbani, l'acquisizione e l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili a livello nazionale: considerando, dunque, in un quadro di cooperazione con lo Stato, l'ente Provincia quale primo segmento dell'osservatorio nazionale; ciò che non esclude poi che possa essere istituito - come ha già ritenuto di fare la Regione Veneto - un osservatorio su base regionale. Non è pertinente quindi il rilievo di costituzionalità basato sull'argomento che tale disposizione avrebbe posto una disciplina di dettaglio, non consentita allo Stato, cui compete unicamente stabilire i principî fondamentali nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata con ricorso della Regione Veneto.
- Sull'istituzione di organi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elaborazione dati, sono citate le sentenze n. 412 e n. 356/1994.
La disposizione (art. 10, comma 5) della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui si impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - lungi dall'alterare l'assetto costituzionale delle autonomie e dall'incidere sulle competenze riservate alla Regione - risponde all'esigenza di affidare alle Province, quali "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei rifiuti urbani, l'acquisizione e l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili a livello nazionale: considerando, dunque, in un quadro di cooperazione con lo Stato, l'ente Provincia quale primo segmento dell'osservatorio nazionale; ciò che non esclude poi che possa essere istituito - come ha già ritenuto di fare la Regione Veneto - un osservatorio su base regionale. Non è pertinente quindi il rilievo di costituzionalità basato sull'argomento che tale disposizione avrebbe posto una disciplina di dettaglio, non consentita allo Stato, cui compete unicamente stabilire i principî fondamentali nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata con ricorso della Regione Veneto.
- Sull'istituzione di organi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elaborazione dati, sono citate le sentenze n. 412 e n. 356/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/03/2001
n. 93
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte