Sentenza 96/2003 (ECLI:IT:COST:2003:96)
Massima numero 27670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27669  27671


Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali, senza oneri a carico della finanza pubblica - Ricorso della regione veneto - Lamentata indebita formulazione di norme di dettaglio, anziché dei principî fondamentali spettanti alla competenza dello stato, nonché attribuzione diretta alle province di funzioni amministrative di interesse non esclusivamente locale - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione (art. 10, comma 5) della legge 23 marzo 2001, n. 93, con cui si impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica - lungi dall'alterare l'assetto costituzionale delle autonomie e dall'incidere sulle competenze riservate alla Regione - risponde all'esigenza di affidare alle Province, quali "ambiti territoriali ottimali" per la gestione dei rifiuti urbani, l'acquisizione e l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili a livello nazionale: considerando, dunque, in un quadro di cooperazione con lo Stato, l'ente Provincia quale primo segmento dell'osservatorio nazionale; ciò che non esclude poi che possa essere istituito - come ha già ritenuto di fare la Regione Veneto - un osservatorio su base regionale. Non è pertinente quindi il rilievo di costituzionalità basato sull'argomento che tale disposizione avrebbe posto una disciplina di dettaglio, non consentita allo Stato, cui compete unicamente stabilire i principî fondamentali nelle materie oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata con ricorso della Regione Veneto.

- Sull'istituzione di organi tecnici deputati a svolgere attività di raccolta ed elaborazione dati, sono citate le sentenze n. 412 e n. 356/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/03/2001  n. 93  art. 10  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte