Sentenza 96/2003 (ECLI:IT:COST:2003:96)
Massima numero 27671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali - Ricorso della regione veneto - Lamentata violazione del principio di efficienza ed economicità degli uffici - Inammissibilità della questione.
Ambiente (tutela dell’) - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali - Ricorso della regione veneto - Lamentata violazione del principio di efficienza ed economicità degli uffici - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata dalla Regione Veneto, nella parte in cui impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, in quanto la valutazione della scelta legislativa e del contrasto della norma con il principio di efficienza ed economicità rende palese l'estraneità della doglianza all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promovibile dalla Regione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata dalla Regione Veneto, nella parte in cui impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, in quanto la valutazione della scelta legislativa e del contrasto della norma con il principio di efficienza ed economicità rende palese l'estraneità della doglianza all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promovibile dalla Regione.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/03/2001
n. 93
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte