Sentenza 96/2003 (ECLI:IT:COST:2003:96)
Massima numero 27671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27669  27670


Titolo
Ambiente (tutela dell’) - Gestione dei rifiuti urbani - Istituzione di osservatori provinciali - Ricorso della regione veneto - Lamentata violazione del principio di efficienza ed economicità degli uffici - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata dalla Regione Veneto, nella parte in cui impone alle Province di istituire degli osservatori provinciali sui rifiuti, in quanto la valutazione della scelta legislativa e del contrasto della norma con il principio di efficienza ed economicità rende palese l'estraneità della doglianza all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promovibile dalla Regione.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/03/2001  n. 93  art. 10  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte