Sentenza 97/2003 (ECLI:IT:COST:2003:97)
Massima numero 27672
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Entrate tributarie - Versamento agli enti destinatari delle somme riscosse - Istruzioni ministeriali - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Lamentata mancata devoluzione alla regione delle entrate di sua spettanza - Inidoneità dell’atto impugnato a ledere la sfera di competenza regionale - Inammissibilità del ricorso.
Entrate tributarie - Versamento agli enti destinatari delle somme riscosse - Istruzioni ministeriali - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Lamentata mancata devoluzione alla regione delle entrate di sua spettanza - Inidoneità dell’atto impugnato a ledere la sfera di competenza regionale - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana in relazione alle istruzioni ministeriali dalle quali - secondo la prospettazione - si evincerebbe la volontà dello Stato di non devolvere alla stessa Regione entrate di sua indiscussa spettanza. Le istruzioni ministeriali impugnate non hanno infatti idoneità a produrre lesioni della sfera di competenza costituzionale della ricorrente - come richiesto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953 - essendo relative ad una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo Stato alla Regione Siciliana del gettito tributario ad essa spettante e riscosso dall'amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422; mentre resta sempre impregiudicata la facoltà della Regione Siciliana, al termine dei procedimenti di versamento dei gettiti e di conguaglio rispetto alle somme provvisoriamente devolute, di contestare errori o inesattezze nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti.
- Con riferimento al riparto delle entrate, e al loro non immediato versamento alla Regione, v. riferimenti alle sentenze n. 66/2001 e n. 156/2002.
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana in relazione alle istruzioni ministeriali dalle quali - secondo la prospettazione - si evincerebbe la volontà dello Stato di non devolvere alla stessa Regione entrate di sua indiscussa spettanza. Le istruzioni ministeriali impugnate non hanno infatti idoneità a produrre lesioni della sfera di competenza costituzionale della ricorrente - come richiesto dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953 - essendo relative ad una fase interna e meramente provvisoria del procedimento di versamento dallo Stato alla Regione Siciliana del gettito tributario ad essa spettante e riscosso dall'amministrazione finanziaria statale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422; mentre resta sempre impregiudicata la facoltà della Regione Siciliana, al termine dei procedimenti di versamento dei gettiti e di conguaglio rispetto alle somme provvisoriamente devolute, di contestare errori o inesattezze nelle sedi amministrative o giurisdizionali competenti.
- Con riferimento al riparto delle entrate, e al loro non immediato versamento alla Regione, v. riferimenti alle sentenze n. 66/2001 e n. 156/2002.
Atti oggetto del giudizio
nota del Ministero delle finanze
21/12/1998
n.
art.
co.
istruzioni del Ministero delle finanze
21/12/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
co. 1