Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Elemento fondamentale dello Stato di diritto, garantito da copertura costituzionale - Possibile modifica in peius della disciplina di rapporti giuridici aventi ad oggetto diritti soggettivi perfetti - Condizione - Divieto di scelte irrazionali e irragionevoli (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che ha abrogato, con effetto retroattivo, il premio previsto, in occasione del pensionamento, per i controllori del traffico aereo rimasti in servizio nelle forze armate alla data del 22 gennaio 2004). (Classif. 007001).
Il valore del legittimo affidamento [nella sicurezza giuridica] costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto, che trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost. La sua tutela non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò può avvenire, tuttavia, a condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. Costituiscono indici rilevatori, per stabilire l'eventuale irragionevole incidenza delle diposizioni sopravvenute sull'affidamento, il tempo trascorso dall'originaria definizione dell'assetto regolatorio al mutamento con efficacia retroattiva e il grado di consolidamento della situazione soggettiva riconosciuta nonché la prevedibilità della modifica e la proporzionalità dell'intervento legislativo. (Precedenti: S. 145/2022 - mass. 44840; S. 108/2019 - mass. 42264; S. 54/2019 - mass. 41865; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 250/2017 - mass. 42099; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 108/2016 - mass. 38864; S. 216/2015 - mass. 38582; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 219/2014 - mass. 38108; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 160/2013 - mass. 37176; S. 83/2013 - mass. 37044; S. 166/2012 - mass. 36451; S. 302/2010 - mass. 34976; O. 31/2011 - mass. 35274).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e tutela dell'affidamento, l'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 66 del 2010, cod. ordinamento militare, che attribuiva un premio ai controllori del traffico aereo, rimasti in servizio nelle forze armate alla data del 22 gennaio 2004, da corrispondere alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età. La citata situazione soggettiva radica nei destinatari un affidamento "rinforzato" e non può essere esposta ad un semplice ripensamento del legislatore; la norma censurata dal TAR Puglia produce, infatti, effetti retroattivi ingiustificati, incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale).