Sentenza 98/2003 (ECLI:IT:COST:2003:98)
Massima numero 27648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27647
Titolo
Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (invim) - Base imponibile - Immobili esenti dall’imposta decennale - Individuazione del valore iniziale in quello della data di acquisto - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, per trattamento analogo di situazioni disomogenee - Non fondatezza della questione.
Imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (invim) - Base imponibile - Immobili esenti dall’imposta decennale - Individuazione del valore iniziale in quello della data di acquisto - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, per trattamento analogo di situazioni disomogenee - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 – censurata nella parte in cui individua come valore iniziale ai fini della determinazione della base imponibile dell’INVIM, per gli immobili esenti dall’INVIM decennale ai sensi dell’art. 25, secondo comma, lettera d), del medesimo d.P.R., quello della data di acquisto piuttosto che quello della data di scadenza dell’ultimo decennio di possesso – trova la sua principale giustificazione in una non irragionevole valutazione del legislatore circa l’insussistenza, riguardo agli immobili strumentali intestati a società, di un effettivo rischio di elusione dell’INVIM. Detta valutazione rende sufficiente l’assoggettamento di questi beni alla disciplina prevista per quelli appartenenti alle persone fisiche (prelievo all’atto del trasferimento volontario e non anche prelievo periodico decennale, come per gli immobili non strumentali appartenenti alle società), in ciò solo sostanziandosi l’esenzione riconosciuta dal predetto art. 25, secondo comma, lettera d). Nè può rilevare, in quanto circostanza di mero fatto, irrilevante in sede di giudizio di legittimità costituzionale, che l’ammontare dell’imposta applicata, appunto, secondo le modalità di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 643 del 1972, possa poi risultare, a parità di ogni altra condizione, uguale o superiore alla somma dei prelievi decennali ex art. 3 del medesimo decreto. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero sottoposte ad un trattamento fiscale sostanzialmente analogo situazioni non omogenee, quali sarebbero quelle del contribuente che perde il beneficio dell’esenzione dall’INVIM di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di tale beneficio, invece, non ha mai goduto.
La norma di cui all’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 – censurata nella parte in cui individua come valore iniziale ai fini della determinazione della base imponibile dell’INVIM, per gli immobili esenti dall’INVIM decennale ai sensi dell’art. 25, secondo comma, lettera d), del medesimo d.P.R., quello della data di acquisto piuttosto che quello della data di scadenza dell’ultimo decennio di possesso – trova la sua principale giustificazione in una non irragionevole valutazione del legislatore circa l’insussistenza, riguardo agli immobili strumentali intestati a società, di un effettivo rischio di elusione dell’INVIM. Detta valutazione rende sufficiente l’assoggettamento di questi beni alla disciplina prevista per quelli appartenenti alle persone fisiche (prelievo all’atto del trasferimento volontario e non anche prelievo periodico decennale, come per gli immobili non strumentali appartenenti alle società), in ciò solo sostanziandosi l’esenzione riconosciuta dal predetto art. 25, secondo comma, lettera d). Nè può rilevare, in quanto circostanza di mero fatto, irrilevante in sede di giudizio di legittimità costituzionale, che l’ammontare dell’imposta applicata, appunto, secondo le modalità di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 643 del 1972, possa poi risultare, a parità di ogni altra condizione, uguale o superiore alla somma dei prelievi decennali ex art. 3 del medesimo decreto. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero sottoposte ad un trattamento fiscale sostanzialmente analogo situazioni non omogenee, quali sarebbero quelle del contribuente che perde il beneficio dell’esenzione dall’INVIM di cui in precedenza godeva e quella del contribuente che di tale beneficio, invece, non ha mai goduto.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
26/10/1972
n. 643
art. 6
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte