Ordinanza 100/2003 (ECLI:IT:COST:2003:100)
Massima numero 27638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Rinnovazione, prima dell’apertura del dibattimento, della richiesta precedentemente formulata e non accolta per dissenso del pubblico ministero - Pronuncia immediata di sentenza anche in mancanza del consenso del pubblico ministero - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti e con il principio dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Rinnovazione, prima dell’apertura del dibattimento, della richiesta precedentemente formulata e non accolta per dissenso del pubblico ministero - Pronuncia immediata di sentenza anche in mancanza del consenso del pubblico ministero - Lamentato contrasto con il principio del contraddittorio tra le parti e con il principio dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza - per erroneità del presupposto interpretativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto, nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del pubblico ministero, imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del pubblico ministero. Infatti secondo una interpretazione logico-sistematica compatibile con il tenore letterale della disposizione censurata e conforme alla struttura negoziale e all'essenza dell'istituto, il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate.
- V. anche citata ordinanza n. 426/2001, in relazione ad una questione in cui la disciplina censurata era assunta quale 'tertium comparationis'.
Manifesta infondatezza - per erroneità del presupposto interpretativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto, nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del pubblico ministero, imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del pubblico ministero. Infatti secondo una interpretazione logico-sistematica compatibile con il tenore letterale della disposizione censurata e conforme alla struttura negoziale e all'essenza dell'istituto, il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate.
- V. anche citata ordinanza n. 426/2001, in relazione ad una questione in cui la disciplina censurata era assunta quale 'tertium comparationis'.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 448
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 4
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte