Ordinanza 101/2003 (ECLI:IT:COST:2003:101)
Massima numero 27639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 28/03/2003; Pubblicazione in G. U. 02/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Condono previdenziale - Ripetizione dell’indebito - Corresponsione degli interessi sulle somme indebitamente versate - Esclusione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione e difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Condono previdenziale - Ripetizione dell’indebito - Corresponsione degli interessi sulle somme indebitamente versate - Esclusione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione e difesa in giudizio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che sulle somme versate a titolo di condono previdenziale, da rimborsare da parte degli enti impositori a seguito dell'esito di contenzioso, non sono comunque dovuti interessi. Infatti, con riferimento all'assunta lesione del principio di uguaglianza, la questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta infondatezza e le argomentazioni del rimettente non aggiungono profili idonei a giustificare un riesame; mentre, in riferimento alla lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, l'art. 24 della Costituzione non può essere denunciato in relazione a norme concernenti profili di diritto sostanziale, come la disciplina degli accessori di un credito di restituzione di pagamento indebito.
- V. citata ordinanza n. 234/2002.
- Sulla natura processuale del parametro di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenza n. 419/2000, ordinanze n. 44/1999, n. 79/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che sulle somme versate a titolo di condono previdenziale, da rimborsare da parte degli enti impositori a seguito dell'esito di contenzioso, non sono comunque dovuti interessi. Infatti, con riferimento all'assunta lesione del principio di uguaglianza, la questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta infondatezza e le argomentazioni del rimettente non aggiungono profili idonei a giustificare un riesame; mentre, in riferimento alla lesione del diritto di azione e del diritto di difesa, l'art. 24 della Costituzione non può essere denunciato in relazione a norme concernenti profili di diritto sostanziale, come la disciplina degli accessori di un credito di restituzione di pagamento indebito.
- V. citata ordinanza n. 234/2002.
- Sulla natura processuale del parametro di cui all'art. 24 Cost., v. citate sentenza n. 419/2000, ordinanze n. 44/1999, n. 79/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 81
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte