Sentenza 103/2003 (ECLI:IT:COST:2003:103)
Massima numero 27660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Titolo
Sanità pubblica - Laboratori di analisi - Determinazione di requisiti e di criterî per il loro riconoscimento - Potere riservato al ministro della sanità - Ricorso della provincia di trento - Prospettata violazione dell’autonomia normativa e amministrativa provinciale - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Laboratori di analisi - Determinazione di requisiti e di criterî per il loro riconoscimento - Potere riservato al ministro della sanità - Ricorso della provincia di trento - Prospettata violazione dell’autonomia normativa e amministrativa provinciale - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 3-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 – censurata in quanto contiene la previsione di un regolamento ministeriale che disciplini materie considerate di competenza della Provincia autonoma – si riferisce ad un decreto del Ministero della sanità che non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le Regioni e Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma piuttosto atto con valore di recepimento materiale. L’ambito di detto decreto, infatti, deve ritenersi limitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato e di dettaglio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale in riferimento agli articoli 9, numero 10, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione.
La norma di cui all’art. 3-bis, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 – censurata in quanto contiene la previsione di un regolamento ministeriale che disciplini materie considerate di competenza della Provincia autonoma – si riferisce ad un decreto del Ministero della sanità che non può ritenersi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le Regioni e Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma piuttosto atto con valore di recepimento materiale. L’ambito di detto decreto, infatti, deve ritenersi limitato alle sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato e di dettaglio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale in riferimento agli articoli 9, numero 10, e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige ed alle relative norme di attuazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/05/1997
n. 155
art. 3
co. 5
legge
21/12/1999
n. 526
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art.