Sentenza 103/2003 (ECLI:IT:COST:2003:103)
Massima numero 27661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Titolo
Sanità pubblica - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo - Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti a laboratori di analisi - Attribuzione del relativo potere ad organi ministeriali (ministero della sanità) - Violazione della riserva alle province autonome di trento e bolzano della competenza in materia - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Sanità pubblica - Funzioni amministrative di vigilanza e controllo - Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti a laboratori di analisi - Attribuzione del relativo potere ad organi ministeriali (ministero della sanità) - Violazione della riserva alle province autonome di trento e bolzano della competenza in materia - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nell’attribuire al Ministero della sanità un potere aggiuntivo di effettuare sopralluoghi di verifica, parallelo al potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle Province autonome, detta disposizione viola, infatti, il principio di cui all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, secondo cui, nella materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione. L’intervento statale di vigilanza – non giustificabile sulla base dell’adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la ripartizione di competenze tra Stato e Regione – può esservi solo nell’ipotesi – completamente estranea alla previsione normativa in esame – di un verificato inadempimento da parte delle Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le previste garanzie.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nell’attribuire al Ministero della sanità un potere aggiuntivo di effettuare sopralluoghi di verifica, parallelo al potere di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle Province autonome, detta disposizione viola, infatti, il principio di cui all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, secondo cui, nella materie di competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non può attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione. L’intervento statale di vigilanza – non giustificabile sulla base dell’adempimento di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la ripartizione di competenze tra Stato e Regione – può esservi solo nell’ipotesi – completamente estranea alla previsione normativa in esame – di un verificato inadempimento da parte delle Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie e con le previste garanzie.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/05/1997
n. 155
art. 3
co. 7
legge
21/12/1999
n. 526
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 10
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 4