Sentenza 104/2003 (ECLI:IT:COST:2003:104)
Massima numero 27644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27645  27646


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Diritto a permessi giornalieri - Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno di vita del bambino (anziché a partire dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) - Intervenuta abrogazione delle norme censurate - Difetto di motivazione in ordine alla persistente rilevanza della questione oltreché carenza di elementi relativi alla fattispecie a giudizio - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di adozione o di affidamento, non consentono ai genitori adottivi o affidatari di fruire dei permessi giornalieri previsti per il primo anno di vita del bambino, dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Infatti il rimettente ha omesso di indicare un dato essenziale ai fini della rilevanza, ossia la data di effettivo ingresso nella famiglia dei minori destinatari dell'affidamento preadottivo; inoltre, lo stesso, pur mostrando di conoscere la nuova normativa in materia, non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame di costituzionalità norme espressamente abrogate.

- Sulla necessità di motivare sulla persistente rilevanza di norme abrogate, v. citata ordinanza n. 204/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/1971  n. 1204  art. 10  co. 

legge  09/12/1977  n. 903  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte