Sentenza 104/2003 (ECLI:IT:COST:2003:104)
Massima numero 27644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Diritto a permessi giornalieri - Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno di vita del bambino (anziché a partire dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) - Intervenuta abrogazione delle norme censurate - Difetto di motivazione in ordine alla persistente rilevanza della questione oltreché carenza di elementi relativi alla fattispecie a giudizio - Inammissibilità.
Lavoro (rapporto di) - Diritto a permessi giornalieri - Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno di vita del bambino (anziché a partire dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) - Intervenuta abrogazione delle norme censurate - Difetto di motivazione in ordine alla persistente rilevanza della questione oltreché carenza di elementi relativi alla fattispecie a giudizio - Inammissibilità.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di adozione o di affidamento, non consentono ai genitori adottivi o affidatari di fruire dei permessi giornalieri previsti per il primo anno di vita del bambino, dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Infatti il rimettente ha omesso di indicare un dato essenziale ai fini della rilevanza, ossia la data di effettivo ingresso nella famiglia dei minori destinatari dell'affidamento preadottivo; inoltre, lo stesso, pur mostrando di conoscere la nuova normativa in materia, non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame di costituzionalità norme espressamente abrogate.
- Sulla necessità di motivare sulla persistente rilevanza di norme abrogate, v. citata ordinanza n. 204/2002.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di adozione o di affidamento, non consentono ai genitori adottivi o affidatari di fruire dei permessi giornalieri previsti per il primo anno di vita del bambino, dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia. Infatti il rimettente ha omesso di indicare un dato essenziale ai fini della rilevanza, ossia la data di effettivo ingresso nella famiglia dei minori destinatari dell'affidamento preadottivo; inoltre, lo stesso, pur mostrando di conoscere la nuova normativa in materia, non ha fornito alcuna motivazione sulla ragione che lo ha indotto a sottoporre all'esame di costituzionalità norme espressamente abrogate.
- Sulla necessità di motivare sulla persistente rilevanza di norme abrogate, v. citata ordinanza n. 204/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/1971
n. 1204
art. 10
co.
legge
09/12/1977
n. 903
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte