Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Carattere ipotetico e virtuale - Manifesta inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che dispone che nella liquidazione delle spese del processo tributario a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto). (Classif. 112005).
La rilevanza solo ipotetica e virtuale delle questioni di legittimità costituzionale ne determina la manifesta inammissibilità. (Precedenti: O. 46/2016 - mass. 38764; O. 34/2016 - mass. 38734).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere ipotetico e virtuale della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, Cost. - dell'art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. f, n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, che dispone che nella liquidazione delle spese del processo tributario a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Il rimettente non solo afferma la sussistenza, nel caso di specie, della rilevanza in via meramente eventuale, ma soprattutto prospetta il presupposto perché possa trovare applicazione la norma sospettata come un'ipotesi «alternativa»).