Sentenza 104/2003 (ECLI:IT:COST:2003:104)
Massima numero 27645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27644  27646


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Diritto a permessi giornalieri - Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno di vita del bambino - Ritenuta introduzione 'ex novo' della norma censurata nel nuovo decreto delegato, in contrasto con i principî e criteri della legge di delega - Carenza di motivazione sul punto - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma censurata, nello stabilire il limite del primo anno di vita del bambino per la fruizione dei permessi giornalieri anche per i genitori adottivi e per gli affidatari, avrebbe oltrepassato i limiti della delega legislativa. Infatti il rimettente prospetta il vizio di eccesso di delega nel convincimento che il limite in questione non fosse già esistente nella previgente normativa e sia stato quindi introdotto 'ex novo' illegittimamente dalla norma censurata, senza però fornire alcuna motivazione in proposito.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/03/2001  n. 151  art. 45  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  08/03/2000  n. 53  art. 15    co. 1  lettera c)