Sentenza 104/2003 (ECLI:IT:COST:2003:104)
Massima numero 27646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Titolo
Lavoro (rapporto di) - Diritto a permessi giornalieri - Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno di vita del bambino, anziché entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia - Intrinseca irragionevolezza nonché contrasto con il principio di eguaglianza, per deteriore trattamento dei genitori adottanti o affidatari e dei minori adottati o affidati, rispetto a quello dei genitori e dei figli naturali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Lavoro (rapporto di) - Diritto a permessi giornalieri - Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno di vita del bambino, anziché entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia - Intrinseca irragionevolezza nonché contrasto con il principio di eguaglianza, per deteriore trattamento dei genitori adottanti o affidatari e dei minori adottati o affidati, rispetto a quello dei genitori e dei figli naturali - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di altri profili.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 dello stesso decreto si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. Infatti è irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza applicare agli adottanti ed agli affidatari la stessa formale disciplina sui riposi giornalieri prevista per i genitori naturali, in quanto l'estensione alla filiazione adottiva e all'affidamento delle misure volte a soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità, impone di considerare non tanto l'età del minore, quanto piuttosto il momento del suo ingresso nella nuova famiglia, in considerazione delle difficoltà che tale ingresso comporta sia riguardo alla personalità in formazione del minore, soggetta al trauma del distacco dalla madre naturale o a quello del soggiorno in istituto, sia per i componenti della famiglia adottante o affidataria. Restono assorbiti gli altri profili di censura.
- Sugli istituti a protezione della maternità e dei minori, in particolare sotto il profilo della loro mancata o non totale estensione al padre lavoratore o ai genitori legali, v. citate sentenze n. 1/1987, n. 332/1988, n. 341/1991, n. 179/1993.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 dello stesso decreto si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino anziché entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. Infatti è irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza applicare agli adottanti ed agli affidatari la stessa formale disciplina sui riposi giornalieri prevista per i genitori naturali, in quanto l'estensione alla filiazione adottiva e all'affidamento delle misure volte a soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità, impone di considerare non tanto l'età del minore, quanto piuttosto il momento del suo ingresso nella nuova famiglia, in considerazione delle difficoltà che tale ingresso comporta sia riguardo alla personalità in formazione del minore, soggetta al trauma del distacco dalla madre naturale o a quello del soggiorno in istituto, sia per i componenti della famiglia adottante o affidataria. Restono assorbiti gli altri profili di censura.
- Sugli istituti a protezione della maternità e dei minori, in particolare sotto il profilo della loro mancata o non totale estensione al padre lavoratore o ai genitori legali, v. citate sentenze n. 1/1987, n. 332/1988, n. 341/1991, n. 179/1993.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 45
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte