Sentenza 105/2003 (ECLI:IT:COST:2003:105)
Massima numero 27676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Titolo
Imposte e tasse - Imprese a regime di contabilità semplificata - Parametri per la determinazione dei ricavi - Indiscriminata applicazione dei medesimi parametri e coefficienti presuntivi di ricavi a realtà territoriali e contesti diversi - Mancata previsione di ispezione in contraddittorio - Lamentata disparità di trattamento in favore degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria e lesione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imprese a regime di contabilità semplificata - Parametri per la determinazione dei ricavi - Indiscriminata applicazione dei medesimi parametri e coefficienti presuntivi di ricavi a realtà territoriali e contesti diversi - Mancata previsione di ispezione in contraddittorio - Lamentata disparità di trattamento in favore degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria e lesione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.
Testo
La lamentata assenza - nella norma di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - di una differenziazione di parametri e coefficienti presuntivi di ricavi aziendali in relazione alle diverse realtà territoriali in cui operano le imprese non è riferibile alla legge in esame, ma semmai alle concrete modalità applicative del metodo statistico e dei suoi correttivi: la relativa censura si dirige, pertanto, di fatto, avverso disposizioni subprimarie di attuazione sottratte al controllo della Corte, ma sindacabili dal giudice competente per il merito. La questione della mancata previsione, d'altra parte - nell'art. 3, comma 181, lettera a), della stessa legge - per le imprese ed i professionisti in contabilità semplificata, della sequenza procedimentale prevista, invece, per gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria (con la mancanza, in particolare, del meccanismo ispettivo), non merita accoglimento: per gli imprenditori che abbiano scelto, infatti, il regime di contabilità semplificata, l'assenza di dati contabili da verificare rende priva di senso la previsione di un contraddittorio in una sede ispettiva, la quale rimarrebbe, in fin dei conti, sprovvista di oggetto. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
– In tema di differenze tra sistema di contabilità ordinaria e sistema di contabilità separata, ricordata la sentenza n. 384/1997.
La lamentata assenza - nella norma di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - di una differenziazione di parametri e coefficienti presuntivi di ricavi aziendali in relazione alle diverse realtà territoriali in cui operano le imprese non è riferibile alla legge in esame, ma semmai alle concrete modalità applicative del metodo statistico e dei suoi correttivi: la relativa censura si dirige, pertanto, di fatto, avverso disposizioni subprimarie di attuazione sottratte al controllo della Corte, ma sindacabili dal giudice competente per il merito. La questione della mancata previsione, d'altra parte - nell'art. 3, comma 181, lettera a), della stessa legge - per le imprese ed i professionisti in contabilità semplificata, della sequenza procedimentale prevista, invece, per gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria (con la mancanza, in particolare, del meccanismo ispettivo), non merita accoglimento: per gli imprenditori che abbiano scelto, infatti, il regime di contabilità semplificata, l'assenza di dati contabili da verificare rende priva di senso la previsione di un contraddittorio in una sede ispettiva, la quale rimarrebbe, in fin dei conti, sprovvista di oggetto. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
– In tema di differenze tra sistema di contabilità ordinaria e sistema di contabilità separata, ricordata la sentenza n. 384/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 181
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 182
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 183
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 184
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 185
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 186
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 187
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 188
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 189
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte