Sentenza 105/2003 (ECLI:IT:COST:2003:105)
Massima numero 27677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Titolo
Imposte e tasse - Imprese a regime di contabilità semplificata - Parametri per la determinazione dei ricavi - Determinazione dei parametri attuativi della legge ad opera di decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione del principio della riserva di legge per le prestazioni tributarie e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Imprese a regime di contabilità semplificata - Parametri per la determinazione dei ricavi - Determinazione dei parametri attuativi della legge ad opera di decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione del principio della riserva di legge per le prestazioni tributarie e del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, censurate, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione (per lamentata lesione del principio della riserva di legge e del principio di eguaglianza), nella parte in cui demandano al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, come tali, applicabili da parte dei competenti uffici finanziari negli accertamenti da questi eseguiti. Le norme impugnate, infatti, valgono a delineare ed a definire ogni aspetto fondamentale dell'accertamento fiscale fondato su parametri presuntivi. La riserva di legge, d'altra parte, di cui all'art. 23 della Costituzione – riferibile anche alle norme procedimentali che disciplinano gli accertamenti presuntivi – pone al legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.
- Sul contenuto del principio della riserva di legge, ricordate, da ultimo, nella costante giurisprudenza, le ordinanze n. 323/2001 e n. 7/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, censurate, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione (per lamentata lesione del principio della riserva di legge e del principio di eguaglianza), nella parte in cui demandano al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, come tali, applicabili da parte dei competenti uffici finanziari negli accertamenti da questi eseguiti. Le norme impugnate, infatti, valgono a delineare ed a definire ogni aspetto fondamentale dell'accertamento fiscale fondato su parametri presuntivi. La riserva di legge, d'altra parte, di cui all'art. 23 della Costituzione – riferibile anche alle norme procedimentali che disciplinano gli accertamenti presuntivi – pone al legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa.
- Sul contenuto del principio della riserva di legge, ricordate, da ultimo, nella costante giurisprudenza, le ordinanze n. 323/2001 e n. 7/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 181
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 182
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 183
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 184
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 185
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 186
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 187
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 188
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 189
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte