Sentenza 105/2003 (ECLI:IT:COST:2003:105)
Massima numero 27678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27676  27677


Titolo
Imposte e tasse - Imprese a regime di contabilità semplificata - Parametri per la determinazione dei ricavi - Determinazione dei parametri attuativi della legge ad opera di decreto del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione del principio di difesa e della capacità contributiva - Totale carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per totale carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, censurate, in riferimento agli articoli 24 e 53 della Costituzione (per lamentata lesione del principio di difesa e della capacità contributiva), nella parte in cui demandano al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, come tali, applicabili da parte dei competenti uffici finanziari negli accertamenti da questi eseguiti.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 181

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 182

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 183

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 184

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 185

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 186

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 187

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 188

legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 189

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte