Sentenza 106/2003 (ECLI:IT:COST:2003:106)
Massima numero 27674
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni di un parlamentare, diffuse con un comunicato stampa, sulla gestione della rai - Procedimento civile a suo carico per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto del tribunale di roma, sezione civile, nei confronti della camera dei deputati - Deposito tardivo - Giudizio sul merito del conflitto - Improcedibilità.

Testo
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., le opinioni espresse da un proprio componente e diffuse attraverso un comunicato stampa, per le quali pende un procedimento civile per risarcimento del danno. Nella specie, va, infatti, ribadito che il deposito del ricorso entro il termine, perentorio, di venti giorni dalla notificazione costituisce un adempimento necessario per l'ulteriore corso del giudizio; sicché la sua inosservanza preclude l'apertura della seconda fase relativa alla decisione sul merito del conflitto.

- Giurisprudenza costante: v., da ultimo, sentenze, richiamate, n. 253 e n. 293/2001 e n. 172/2002.

- Sull'ammissibilità del ricorso, nella prima delibazione v. ordinanza n. 47/2002.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  17/03/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3