Ordinanza 108/2003 (ECLI:IT:COST:2003:108)
Massima numero 27649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27650
Titolo
Processo penale - Procedimento per reati sessuali - Incidente probatorio per l’assunzione di testimonianza - Modalità riservata alla persona offesa minorenne e non anche al soggetto adulto affetto da 'deficit' psichico - Prospettata omessa tutela dei diritti inviolabili della persona incapace naturale, ingiustificata disparità di trattamento, difetto di tutela giurisdizionale, omessa garanzia della genuinità e incontestabilità della prova - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Procedimento per reati sessuali - Incidente probatorio per l’assunzione di testimonianza - Modalità riservata alla persona offesa minorenne e non anche al soggetto adulto affetto da 'deficit' psichico - Prospettata omessa tutela dei diritti inviolabili della persona incapace naturale, ingiustificata disparità di trattamento, difetto di tutela giurisdizionale, omessa garanzia della genuinità e incontestabilità della prova - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente di procedere ad incidente probatorio fuori dalle ipotesi ordinarie solo quando, nell'ambito di procedimenti per reati sessuali, si debba assumere la testimonianza di persona minore di sedici anni, e non quando si debba assumere la testimonianza di persona maggiorenne affetta da insufficienza mentale tale da richiedere una tutela particolare. Infatti - posto che la tutela della personaità del teste e la genuinità della prova costituiscono interessi costituzionalmente rilevanti la cui protezione può trovare, fra l'altro, adeguata soddisfazione attraverso una corretta applicazione delle ordinarie previsioni dell'istituto in questione - il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie, nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente.
- V. precedente citato, ordinanza n. 583/2000.
- Sulla testimonianza di minori e infermi di mente, v. citate sentenze n. 529/2002, n. 114/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente di procedere ad incidente probatorio fuori dalle ipotesi ordinarie solo quando, nell'ambito di procedimenti per reati sessuali, si debba assumere la testimonianza di persona minore di sedici anni, e non quando si debba assumere la testimonianza di persona maggiorenne affetta da insufficienza mentale tale da richiedere una tutela particolare. Infatti - posto che la tutela della personaità del teste e la genuinità della prova costituiscono interessi costituzionalmente rilevanti la cui protezione può trovare, fra l'altro, adeguata soddisfazione attraverso una corretta applicazione delle ordinarie previsioni dell'istituto in questione - il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie, nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente.
- V. precedente citato, ordinanza n. 583/2000.
- Sulla testimonianza di minori e infermi di mente, v. citate sentenze n. 529/2002, n. 114/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 392
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte