Ordinanza 108/2003 (ECLI:IT:COST:2003:108)
Massima numero 27650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:  27649


Titolo
Processo penale - Procedimento per reati sessuali - Incidente probatorio per l’assunzione di testimonianza - Modalità riservata alla persona offesa minorenne e non anche al soggetto adulto affetto da 'deficit' psichico - Ritenuta conseguente impossibilità per il giudice 'a quo' di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio degli imputati - Difetto di attuale rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono speciali modalità "protette" per l'assunzione della testimonianza della persona minorenne e non le estendono al caso del soggetto adulto affetto da deficit psichico. Infatti la questione risulta priva di attuale rilevanza nel procedimento 'a quo', dovendo il giudicante decidere solo sulla richiesta di procedere ad incidente probatorio, ed avendo lo stesso escluso che ricorrano, nella specie, le condizioni per procedervi sulla base della normativa vigente.

- V. precedente citato, sentenza n. 529/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 398  co. 5

codice di procedura penale    n.   art. 498  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 498  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 498  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte