Ordinanza 109/2003 (ECLI:IT:COST:2003:109)
Massima numero 27663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
27664
Titolo
Beni culturali e ambientali - Contraffazione e alterazione di opere d’arte - Abrogazione dei delitti anche con riferimento ad opere di autori viventi o eseguite da meno di cinquant’anni - Lamentata violazione della legge di delega - Precedente decisione di rigetto - Supposta sopravvenienza di diritto vivente contrario - Questione sollevata per fini di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
Beni culturali e ambientali - Contraffazione e alterazione di opere d’arte - Abrogazione dei delitti anche con riferimento ad opere di autori viventi o eseguite da meno di cinquant’anni - Lamentata violazione della legge di delega - Precedente decisione di rigetto - Supposta sopravvenienza di diritto vivente contrario - Questione sollevata per fini di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in contrasto con la legge delega, dispone l'abrogazione dei delitti di contraffazione, alterazione, riproduzione e autenticazione di opere d'arte, anche con riferimento alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risale a oltre cinquanta anni. Infatti i rimettenti hanno sollevato la questione per ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta, ed hanno quindi utilizzato in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare un indirizzo giurisprudenziale che essi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile.
- Analoga questione è stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 173/2002.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate per fini di avallo interpretativo, v. citate ordinanze n. 472/2002, n. 351/2001, n. 233/2001, n. 199/2001 e n. 20/2001.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate da rimettente totalmente privo di competenza funzionale, v. citate ordinanze n. 286/2002, n. 409/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in contrasto con la legge delega, dispone l'abrogazione dei delitti di contraffazione, alterazione, riproduzione e autenticazione di opere d'arte, anche con riferimento alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risale a oltre cinquanta anni. Infatti i rimettenti hanno sollevato la questione per ottenere un avallo alla ricostruzione logico-sistematica della disciplina che ritengono costituzionalmente corretta, ed hanno quindi utilizzato in modo improprio il giudizio di legittimità costituzionale, attivato per contrastare un indirizzo giurisprudenziale che essi non solo non condividono, ma mostrano di ritenere del tutto implausibile.
- Analoga questione è stata dichiarata infondata con la citata sentenza n. 173/2002.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate per fini di avallo interpretativo, v. citate ordinanze n. 472/2002, n. 351/2001, n. 233/2001, n. 199/2001 e n. 20/2001.
- Sulla inammissibilità di questioni sollevate da rimettente totalmente privo di competenza funzionale, v. citate ordinanze n. 286/2002, n. 409/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
29/10/1999
n. 490
art. 166
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte