Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Soggetti intervenienti nel giudizio principale successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione - Qualifica di parti - Esclusione - Conseguente inammissibilità della loro costituzione nel giudizio costituzionale. (Classif. 111002).
In base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio a quo, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di chi interviene nel giudizio principale solo successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti: S. 85/2017 - mass. 39584; O. 14/2022 - mass. 44482; O. 24/2015 - mass. 38215).
(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sono dichiarati inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri).