Sentenza 171/2022 (ECLI:IT:COST:2022:171)
Massima numero 44914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  08/06/2022;  Decisione del  08/06/2022
Deposito del 08/07/2022; Pubblicazione in G. U. 13/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  44915  44916  44917


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Soggetti intervenienti nel giudizio principale successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione - Qualifica di parti - Esclusione - Conseguente inammissibilità della loro costituzione nel giudizio costituzionale. (Classif. 111002).

Testo

In base all'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e all'art. 3 delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che, alla data della sospensione del giudizio disposta con l'ordinanza di rimessione, erano parti del giudizio a quo, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio di chi interviene nel giudizio principale solo successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione. (Precedenti: S. 85/2017 - mass. 39584; O. 14/2022 - mass. 44482; O. 24/2015 - mass. 38215).


(Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, sono dichiarati inammissibili gli interventi di Farma DS Natura srls e altri e di Parafarmacia S. Rita di Binda Gaia e altri).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 418

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 419

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3