Ordinanza 110/2003 (ECLI:IT:COST:2003:110)
Massima numero 27665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 01/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Impugnazioni - Atto di impugnazione del pubblico ministero - Esclusione della possibilità di presentare l’atto nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova l’ufficio del p.m., in caso di diversità di tal luogo da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alle parti private e ai difensori, incidente anche sul potere di impugnazione del p.m., sull’efficace andamento dell’attività giudiziaria e sul generale principio di parità tra accusa e difesa nel processo penale - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Impugnazioni - Atto di impugnazione del pubblico ministero - Esclusione della possibilità di presentare l’atto nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova l’ufficio del p.m., in caso di diversità di tal luogo da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato - Prospettata disparità di trattamento, rispetto alle parti private e ai difensori, incidente anche sul potere di impugnazione del p.m., sull’efficace andamento dell’attività giudiziaria e sul generale principio di parità tra accusa e difesa nel processo penale - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al pubblico ministero - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. Infatti: a) la norma censurata si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e 'status' che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro; b) non risulta compromesso il potere di impugnazione del pubblico ministero e, d'altra parte, tale potere non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale; c) il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, in ragione della peculiare posizione istituzionale del primo; d) il principio di buon andamento si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo.
- Sui poteri di impugnazione del p.m., v. citata ordinanza n. 421/2001.
- Sul principio di parità tra accusa e difesa, in relazione al p.m., v. citata ordinanza n. 83/2002.
- Sulla non riferibilità del principio del buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citata ordinanza n. 370/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al pubblico ministero - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. Infatti: a) la norma censurata si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e 'status' che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro; b) non risulta compromesso il potere di impugnazione del pubblico ministero e, d'altra parte, tale potere non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale; c) il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, in ragione della peculiare posizione istituzionale del primo; d) il principio di buon andamento si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo.
- Sui poteri di impugnazione del p.m., v. citata ordinanza n. 421/2001.
- Sul principio di parità tra accusa e difesa, in relazione al p.m., v. citata ordinanza n. 83/2002.
- Sulla non riferibilità del principio del buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citata ordinanza n. 370/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 582
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte