Ordinanza 112/2003 (ECLI:IT:COST:2003:112)
Massima numero 27686
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 02/04/2003; Pubblicazione in G. U. 09/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Consiglio superiore della magistratura - Deliberazioni - Conferimento a magistrato di ufficio direttivo - Rifiuto del ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione consiliare - Ricorso per conflitto di attribuzione del consiglio superiore - Assunta lesione delle competenze costituzionalmente attribuite all’organo - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Consiglio superiore della magistratura - Deliberazioni - Conferimento a magistrato di ufficio direttivo - Rifiuto del ministro della giustizia di dar corso alla deliberazione consiliare - Ricorso per conflitto di attribuzione del consiglio superiore - Assunta lesione delle competenze costituzionalmente attribuite all’organo - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia, in relazione al rifiuto dello stesso Ministro di dar corso alla delberazione consiliare che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. In sede di mera delibazione, senza contraddittorio, possono, infatti, ritenersi sussistenti i requisiti prescritti dalla legge n. 87 del 1953 ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato risolvibile dalla Corte costituzionale, dal momento che: a) ciascuno degli organi confliggenti è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie conferite dalla Costituzione; b) si lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita al ricorrente Consiglio superiore.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Ministro della giustizia, in relazione al rifiuto dello stesso Ministro di dar corso alla delberazione consiliare che conferisce l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. In sede di mera delibazione, senza contraddittorio, possono, infatti, ritenersi sussistenti i requisiti prescritti dalla legge n. 87 del 1953 ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato risolvibile dalla Corte costituzionale, dal momento che: a) ciascuno degli organi confliggenti è abilitato ad esercitare, nella materia, attribuzioni proprie conferite dalla Costituzione; b) si lamenta la lesione di una attribuzione costituzionalmente garantita al ricorrente Consiglio superiore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 110
Costituzione
art. 95
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3