Sentenza 115/2003 (ECLI:IT:COST:2003:115)
Massima numero 27679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione lombardia - Dipendenti di servizi socio-assistenziali - Temporaneo esercizio di mansioni superiori (nella specie, di dirigente responsabile del servizio di assistente sociale) - Esclusione di maggiori spettanze economiche - Lamentata lesione del principio di proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato e del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Regione lombardia - Dipendenti di servizi socio-assistenziali - Temporaneo esercizio di mansioni superiori (nella specie, di dirigente responsabile del servizio di assistente sociale) - Esclusione di maggiori spettanze economiche - Lamentata lesione del principio di proporzionalità tra retribuzione e lavoro prestato e del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
Il principio di proporzionalità della retribuzione richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, nella parte in cui ha riconosciuto ai soggetti che, pur appartenendo ad altra qualifica, svolgono temporaneamente le funzioni apicali di responsabile del servizio, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni (psicologo, sociologo, direttore amministrativo di USSL, dirigente di primo e secondo livello di enti pubblici locali).
- Sulla necessità di un compenso aggiuntivo per lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori, v. citate sentenze n. 101/1995, n. 296/1990, n. 57/1989; sulla non piena corrispondenza del complessivo trattamento economico, v. citata sentenza n. 273/1997.
Il principio di proporzionalità della retribuzione richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza, ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge della Regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3 della Costituzione, nella parte in cui ha riconosciuto ai soggetti che, pur appartenendo ad altra qualifica, svolgono temporaneamente le funzioni apicali di responsabile del servizio, un trattamento complessivamente inferiore a quello previsto per gli appartenenti alla qualifica superiore che svolgono tali funzioni (psicologo, sociologo, direttore amministrativo di USSL, dirigente di primo e secondo livello di enti pubblici locali).
- Sulla necessità di un compenso aggiuntivo per lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori, v. citate sentenze n. 101/1995, n. 296/1990, n. 57/1989; sulla non piena corrispondenza del complessivo trattamento economico, v. citata sentenza n. 273/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
26/04/1990
n. 25
art. 24
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte