Sentenza 116/2003 (ECLI:IT:COST:2003:116)
Massima numero 27692
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio penale a carico di un parlamentare per il reato di diffamazione a mezzo stampa - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Riproposizione negli identici termini di ricorso per conflitto di attribuzione, già proposto dallo stesso giudice (tribunale di caltanissetta), dichiarato ammissibile in prima delibazione ma non notificato - Necessaria definizione del giudizio entro termini certi non rimessi alle parti confliggenti - Inammissibilità del ricorso.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riproposto negli "identici termini" dal Tribunale di Caltanissetta - che non aveva ulteriormente adempiuto alla prescritta notificazione disposta con l'ordinanza ammissiva del primo ricorso - nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni manifestate da un proprio membro, per le quali era in corso davanti al medesimo tribunale il giudizio per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Ciò in quanto le regole fissate, in sede di delibazione del ricorso, dalla Corte costituzionale, nell'esercizio dell'ampio potere conferitole dalla legge del 1953 - regole che necessariamente definiscono la "materia" del conflitto, stabilendo inderogabilmente soggetti e termini per lo svolgimento del processo - non possono essere eluse, neppure invocando - ai fini di un'eventuale riproposizione del medesimo ricorso già dichiarato improcedibile per tardività della notifica o del deposito degli atti - la mancata previsione di termini di decadenza: di fronte a questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato - le quali postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali - sussiste invero l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti.

- Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 499/2000.

- Per l'ammissibilità in prima delibazione del conflitto, qui esaminato, v. ordinanza n. 253/2002.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  21/06/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37