Ordinanza 117/2003 (ECLI:IT:COST:2003:117)
Massima numero 27662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Chiamata in causa di terzo da parte del convenuto - Mancanza di un termine perentorio per la notifica dell’atto al terzo - Lamentata disparità di trattamento tra attore e convenuto, violazione del diritto di difesa dell’attore, del principio di parità delle parti e del principio di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza della questione per avvenuta decadenza dei convenuti dal potere di citazione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo chiamato in causa dal convenuto. La questione di costituzionalità concernente la natura, ordinatoria o perentoria, del termine di cui alla norma impugnata è, infatti, del tutto priva di rilevanza, dal momento che nei giudizi 'a quibus' il termine per proporre l’istanza di proroga era già scaduto ed i convenuti erano pertanto decaduti dal relativo potere.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 269  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte