Ordinanza 118/2003 (ECLI:IT:COST:2003:118)
Massima numero 27668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
26/03/2003; Decisione del
26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Interruzione del processo - Riassunzione nel termine di sei mesi - Decorrenza del termine dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, resa in udienza, anziché dalla comunicazione del provvedimento del giudice - Lamentata lesione dei parametri evocati - Carenza di autonoma motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo civile - Interruzione del processo - Riassunzione nel termine di sei mesi - Decorrenza del termine dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, resa in udienza, anziché dalla comunicazione del provvedimento del giudice - Lamentata lesione dei parametri evocati - Carenza di autonoma motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per carenza di autonoma motivazione dell’ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel porre la questione, il giudice rimettente si è, infatti, limitato a richiamare l’eccezione svolta dalla parte attrice del giudizio 'a quo' ritenendola non manifestamente infondata, senza minimamente esprimersi sulle ragioni del proprio dubbio di legittimità costituzionale.
– Sull’obbligo di rendere espliciti i motivi che inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, citata, tra le tante, l’ordinanza n. 243/2002.
Manifesta inammissibilità, per carenza di autonoma motivazione dell’ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel porre la questione, il giudice rimettente si è, infatti, limitato a richiamare l’eccezione svolta dalla parte attrice del giudizio 'a quo' ritenendola non manifestamente infondata, senza minimamente esprimersi sulle ragioni del proprio dubbio di legittimità costituzionale.
– Sull’obbligo di rendere espliciti i motivi che inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, citata, tra le tante, l’ordinanza n. 243/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 300
co. 2
codice di procedura civile
n.
art. 305
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte