Ordinanza 118/2003 (ECLI:IT:COST:2003:118)
Massima numero 27668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/03/2003;  Decisione del  26/03/2003
Deposito del 10/04/2003; Pubblicazione in G. U. 16/04/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo civile - Interruzione del processo - Riassunzione nel termine di sei mesi - Decorrenza del termine dalla dichiarazione dell’evento interruttivo, resa in udienza, anziché dalla comunicazione del provvedimento del giudice - Lamentata lesione dei parametri evocati - Carenza di autonoma motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per carenza di autonoma motivazione dell’ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale degli articoli 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Nel porre la questione, il giudice rimettente si è, infatti, limitato a richiamare l’eccezione svolta dalla parte attrice del giudizio 'a quo' ritenendola non manifestamente infondata, senza minimamente esprimersi sulle ragioni del proprio dubbio di legittimità costituzionale.

– Sull’obbligo di rendere espliciti i motivi che inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata, citata, tra le tante, l’ordinanza n. 243/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 300  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 305  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte